Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 126 - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
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1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «e regolamentari»; b) il
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1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della
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1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 122 - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea
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(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)
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(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)
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, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; b) nel caso in
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(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)
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(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)
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Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
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1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 123 - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
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La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica