Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
quarto comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile
Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni.
1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 123 - Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
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1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 122 - Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
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1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 126 - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
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, nell'ipotesi prevista al numero 3 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3