Legge Costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 - Scadenza del termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
Legge Costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 - Scadenza del termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea
Legge Costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 - Scadenza del termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione.
Scadenza del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione.
Legge Costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 - Scadenza del termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione.
Il termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963.