pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di
pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.
creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento. Le cessioni e le liberazioni
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: 1) le
Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere
Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere
Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del
A tale fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.
Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto
Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.
Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la
per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona
L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli
Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile
spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la
Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro cinque giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo
settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di
decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire
In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda
precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.
, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti
, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli
anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 525 secondo comma. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione
creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.
Ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 secondo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, all'udienza o con atto notificato e
actio debba essere esclusivamente il creditore pignorante, in qualità di soggetto beneficiario del provvedimento di assegnazione, emesso dal g.e. in
creditore pignorante.
compiere gli atti ulteriori dell'esecuzione anche a fronte dell'inerzia o della rinuncia del creditore pignorante.
della rinuncia del creditore pignorante.
pignorante, il processo esecutivo può proseguire laddove siano intervenuti altri creditori titolati. Si tratta di una sentenza importante e sicuramente
Il criterio di soluzione del conflitto fra il creditore pignorante e l'acquirente della quota di società a responsabilità limitata, in mancanza di
di tempestiva iscrizione a ruolo delle espropriazioni forzate a carico del creditore pignorante, a pena di inefficacia immediata del pignoramento; 5
riferimento a una lite sulla proprietà della cosa, parti della quale siano il debitore pignorante e il possessore. La soluzione dei giuristi muta nel tempo. Nei
creditore ipotecario del proprietario, pignorante e, infine, l'aggiudicatario.
Diritto di abitazione del genitore assegnatario e diritto del creditore pignorante a procedere "in executivis" sulla casa familiare: un conflitto
soggetto diverso dal creditore pignorante (art. 159 ter disp. att. c.p.c.); 10) La pubblicità telematica e centralizzata delle vendite giudiziarie, a