iI fatto del danneggiato sia doloso (ad esempio, nell'ipotesi di collusione del risparmiatore con iI promotore finanziario che si appropri delle somme
recente fase di crisi del risparmio gestito, dovuta alla perdita di fiducia da parte del risparmiatore ed all'esposizione alla concorrenza dei
intermediazione mobiliare] o l'istituto di credito a risarcire i danni subiti dal risparmiatore a causa della condotta negligente del promotore. Né si