Si applica la disposizione dell'articolo | 426 | comma 2. |
possono proporre ricorso per cassazione a norma dell'art. | 426 | del codice di procedura civile. |
in cui detto credito è intermedio a questi estremi (da L. | 426 | a L. 243). |
dell'art. 2752 c.c. operata dall'art. 3 della legge n. | 426 | del 1975; tenendo conto, con i contrapposti argomenti |