Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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 2236  c.c. tra onere probatorio e risarcimento del danno
dell'onere probatorio e gli ambiti applicativi dell'art.  2236  C.C
comune responsabilità per colpa lieve (prevista dall'art.  2236  c.c.), riconoscendo come fattispecie di prestazione
dettate dal codice civile (art. 1176, comma 2, c.c.; art.  2236  c.c.; oltre all'art. 1669 c.c., pure applicato dalla
di Cassazione sottolineano come la vanificazione dell'art.  2236  c.c., i meccanismi di presunzione di colpa ed in
art. 1176, comma 2, c.c.; colpa professionale: art.  2236  c.c.; responsabilità nella costruzione di immobili: art.
gli aspetti inerenti la speciale difficoltà (art.  2236  c.c.), il rilievo dell'esperienza dell'operatore, i
Si può rimediare alla progressiva erosione dell'art.  2236  c.c. guardandolo da un punto di vista differente: quello
analizzano la progressiva erosione subita dall'art.  2236  c.c. e la consequenziale inversione dell'onere probatorio.
consentito, l'A. propone un'interpretazione dell'art.  2236  c.c. che tiene conto della limitazione della responsabilità
soglia di ingresso alla responsabilità stabilita dall'art.  2236  c.c.. Sul terreno dell'onere probatorio della colpa grave è
Ritiene in tal senso che l'esimente contenuta nell'art.  2236  c.c. operi per consentire al professionista di prestare la
contrattuale e l'erosione della esimente di cui all'art.  2236  c.c. da parte della Giurisprudenza hanno indotto a
di testi contrattuali, tenendo presente la regola dell'art.  2236  c.c., induce a ritenere che non vi sia da attendersi qui
medica e del ruolo che la diligenza ex artt. 1176 e  2236  c.c. svolge sia in questa prospettiva, sia in tema di
avrebbe potuto rendere applicabile il disposto dell'art.  2236  cod. civ.
sulla possibilità di un ingresso della colpa grave ex art.  2236  c.c. nell'ambito della responsabilità penale del medico e
ove si faceva espresso riferimento agli artt. 1176 c.c. e  2236  c.c.) che ha suscitato un immediato e vivace dibattito
dell'"overruling" e del suo rapporto con la norma dell'art.  2236  c.c. in relazione con il dovere di aggiornamento del
invocare la limitazione di responsabilità di cui all'art.  2236  c.c., essendo questa circoscritta ai casi di imperizia
di una conclusione molto simile a quella cui conduce l'art.  2236  c.c., che limita la responsabilità del professionista ai
la soluzione di problemi di specifica difficoltà, l'art.  2236  del codice civile può trovare considerazione, non per
potrebbe invocare a sua discolpa l'applicabilità dell'art.  2236  c.c. per la parte in cui ha riguardo alle prestazioni che