Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: 2103

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nuovo art.  2103  c.c.: equivalenza senza professionalità pregressa?
 2103  c.c. e le clausole contrattuali di equivalenza delle
riforma dell'art.  2103  c.c. dopo il "Jobs Act"
"ius variandi" nel "nuovo" art.  2103  cod. civ.
contrattuale delle mansioni e l'art.  2103  c.c. tra inquadramento formale e professionalità
nuovo art.  2103  c.c. si applica agli illeciti antecedenti alla novella del
alla mobilità orizzontale di cui al 1 comma del nuovo art.  2103  c.c.
 2103  c.c., riletto alla luce del disposto contenuto nell'art.
irriducibilità del trattamento economico previsto dall'art.  2103  c.c., non è da sola sufficiente a fornire tutela alla
disciplina della mobilità orizzontale prevista dall'art.  2103  c.c. nel nuovo testo introdotto dall'art. 3 d.lg. 81/15.
 2103  c.c. tutela la professionalità del lavoratore nonché il
derogabilità del principio di equivalenza dettato dall'art.  2103  c.c., nella previgente versione, offrendo interessanti
l'evoluzione della disciplina dello "jus variandi" (art.  2103  c.c.) soffermandosi ad esaminare, in particolare, i limiti
(art. 3,1 comma, D.Lgs. n. 81/2015 che ha modificato l'art.  2103  c.c.).
del mutamento di mansioni dopo la riforma dell'articolo  2103  del codice civile. L'A. indaga, in particolare, i margini
la tesi dominante l'art.  2103  c.c., disciplina qualsiasi modifica delle mansioni:
sostiene, in contrasto con la tesi dominante, che l'art.  2103  c.c. disciplina e limita solo lo jus variandi, ovvero il
tecniche, organizzative e produttive", di cui all'art.  2103  c.c., come modificato dall'art. 13 dello Statuto dei
sorto antecedentemente alla novella dell'art.  2103  c.c. ma che persista anche dopo l'entrata in vigore di
52 del d.lgs. n. 165/2001 in modo differente dall'art.  2103  c.c. per il lavoro privato. L'applicazione dell'art. 52 ha
giustificare il trasferimento geografico ai sensi dell'art.  2103  c.c. In tale prospettiva, in ragione della presenza di
tecniche, organizzative e produttive richieste dall'art.  2103  c.c.
o superiori si applicano le norme di cui all'articolo  2103  del codice civile, fermo restando quanto previsto
nel cogliere le discontinuità della riscrittura dell'art.  2103  c.c., individua un antefatto della novella nel famoso "caso
compatibile con l'art.  2103  c.c. il mutamento definitivo di mansioni attuato sulla base
caso di "jus variandi" orizzontale, la novella dell'art.  2103  c.c. sembrerebbe condurre verso una nozione meramente
3 del D.Lgs. n. 81/2015 ha integralmente riscritto l'art.  2103  C.C., abrogando di fatto l'art. 13 Stat. lav.; viene
comporta la verifica della compatibilità con l'art.  2103  c.c. delle clausole contrattuali con le quali si sancisce
del trasferimento obbligatorio in deroga all'art.  2103  cod. civ. (art. 30, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), sulla cui
che l'esercizio dello "ius variandi" ai sensi dell'art.  2103  c.c. possa compiersi contestualmente a questa, non
 2103  del codice civile è sostituito dal seguente: « Il
sofferma sulla nozione di equivalenza ai sensi del vecchio  2103  c.c. da intendersi come principio a salvaguardia della
portato alla previsione della promozione automatica ex art.  2103  c.c., ne indica, sinteticamente, le condizioni e i limiti.
rimodulata. La scomparsa dal dettato dell'art.  2103  c.c. del concetto di equivalenza e la legittimazione del
L'articolo  2103  del codice civile è sostituito dal seguente: «2103.
entro l'area della normale operatività dell'art.  2103  c.c. Questo in ragione della necessità che anche
esclusa in via assoluta l'applicabilità dell'art.  2103  c.c., non poteva che ritenersi riconducibile, sotto il
con il riconoscimento di mansioni inferiori. Il nuovo art.  2103  c.c., che dovrebbe essere sostituito dal Jobs Act, in
revisione della disciplina delle mansioni di cui all'art.  2103  del Codice civile, vuoi delle disposizioni che recano
che colloca la problematica dell'inapplicabilità dell'art.  2103  c.c. nell'ambito delle perduranti ed innegabili peculiarità
premesso il superamento della rigidità di cui all'art.  2103  c.c., si richiede che il repechage non vada ricercato solo
mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art.  2103  c.c.), o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori,