, contraddittori. L'Autorità ha ritenuto che il gasdotto Ttpc non fosse un'infrastruttura essenziale, né sussistesse alcun obbligo di potenziamento a
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pubblici con la Dir. n. 1989/665/CEE, come modificata dalla Dir. n. 2007/66/CE, ritenendo che in tal caso sussistesse la giurisdizione del giudice
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