Forum destinatae solutionis e regolamento (CE) n. 44 del 2001: alcuni spunti innovativi dalla giurisprudenza di merito
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pervengano all'attuazione coattiva predisposta dall'art. 2932 c.c. Al contrario, il termine del preliminare si connota quale "dies solutionis", la cui
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Vecchie e nuove questioni sul forum destinatae solutionis
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con l'art. 25 c.p.c., tra due fori alternativi, il "forum delicti" ed il "forum destinatae solutionis", esattamente come risulta possibile in tutti
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un debitore che aveva costituito un pegno ed era già morto al momento della scadenza del "dies solutionis", non avrebbe potuto ottenere la "restitutio
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