caso di persona in stato di incoscienza. L'inclusione di tale soggetto nella ricerca è dalle norme e dai documenti nazionali e sovranazionali (art. 54
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che affermava che in trattamento delle persone in uno stato di incoscienza permanente non è obbligatorio ma che tutta l'assistenza, compresa la
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azzardato ritenere consumato un reato di "maltrattamenti". In caso, poi, di previo dissenso non confermabile dal paziente in stato di incoscienza, la
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compos sui, intenda per tal via, nell'eventualità di futura sopraggiunta condizione di incoscienza, porsi al riparo da eventuali decisioni di terzi
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salvavita (o trattamenti assimilati) siano somministrate in stato d'incoscienza, pertanto privi dell'attuale possibilità di esprimere il proprio consenso
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