L'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia
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contrasto di tale disposizione con il divieto di trattamenti diseguali fondati sulle condizioni personali o sociali dei singoli individui (art. 3 comma 1
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che la volontà del testatore possa prevedere l'accrescimento anche nell'ipotesi di quote diseguali, essendo l'art. 674 c.c. una norma dispositiva che ha
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di meccanismi presuntivi, inversioni degli oneri probatori, allocazioni diseguali del rischio per mancata prova. Le esigenze costituzionali, viceversa
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loro diseguali, tali perché, in caso di possibile conflitto, destinate a vedere la prevalenza di alcune rispetto ad altre in ossequio ai principi di
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