dall'ordinanza (nella specie l'atto del Consiglio di presidenza impugnato dettava criteri per l'assegnazione degli affari giurisdizionali e consultivi
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regime contributivo con occhio attento alle disposizioni del T.U. 1124/1965 che con il suo determinismo ed il suo inconfondibile empirismo, già dettava
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la sentenza 10 luglio 2014, C-213/13. Orbene, in quel "decisum" la Corte di Lussemburgo dettava linee guida al giudice nazionale amministrativo
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