Art. 544.
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A favore del coniuge è riservato l'usufrutto di due terzi del patrimonio dell'altro coniuge, salvo quanto è disposto dagli articoli 542, 543, 544 e
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dagli articoli 544, 545 e 546 per i casi di concorso.
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Art. 544.
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Art. 544.
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Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
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Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
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Art. 544.
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camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2; c) di
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Art. 544.
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2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione
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1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3. Il
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2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544 comma 3
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Art. 544.
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per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione preveduta dagli articoli 544, 556, 563, 573 e 574 del codice penale; 6° delle condanne in
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1999, n. 544, dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19 aprile 2000 n. 145.
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L'articolo 544 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 544 - Concorso di ascendenti legittimi e coniuge. - Quando chi muore non lascia né
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legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544. In
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Lo scambio comunitario di partecipazioni, disciplinato dalla Direttiva CEE n. 90/434, recepita nell'ordinamento italiano dal d.lg. 544/1992, è stato
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agli assicurati presso il sistema previdenziale nazionale; CGCE 8 settembre 2005, cause riunite C-544/03 e C-545/03 in tema di imposta sulle
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I comportamenti idonei a configurare il fumus del reato di cui allart. 544-ter c.p. secondo la giurisprudenza: prospettive de iure condendo
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"confusione", sotto il profilo normativo, tra il delitto contestato dallaccusa ex art. 544-ter c.p. e la contravvenzione di cui allart. 727, co. 2 c.p
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i delitti contro il sentimento per gli animali, in particolare con il reato di maltrattamento (art. 544 ter c.p.). È escluso, in modo condivisibile
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. I. I 28 ottobre 1991, Giacchetti). Il principio già affermato sotto il vigore dell’art. 544, comma 3 c.p.p. del 1930 (Cass., Sez. I, 9 luglio 1984
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