Art. 2647.
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L'articolo 2647 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 2647 - Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni. - Devono essere
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gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione
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articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.
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prescritta dall'art. 162 c.c. sia necessaria ai fini dell'opponibilità ai terzi, ovvero se occorra anche quella di cui all'art. 2647 c.c., ed in
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subordinata all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, a prescindere dalla trascrizione imposta dall'art. 2647 c.c.
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L'occasione di riflessione si è presentata a seguito di una sentenza del Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 2647/2012 che ha affrontato
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