Art. 2348.
diritto
Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, primo comma, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare
diritto
7. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2348, comma 2, 2349, 2351, 2353, 2354, comma 1, numeri 3 e 4, 2355, comma 3 e 2356 del codice civile.
diritto
Sviluppo, creato utilizzando le varie opportunità fornite dal legislatore della medesima riforma con gli artt. 2348 e 2351 c.c. Le Azioni Sviluppo si
diritto
- prospetta una lettura dell'istituto alla luce della nuova formulazione degli artt. 2348 e ss. del Codice civile.
diritto