Art. 1599.
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diritti e degli obblighi contrattuali; la stessa regola dell'opponibilità del contratto all'acquirente (art. 1599 c.c.) ha il suo fondamento
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riferimento all'applicazione della regola di cui all'art. 1599 c.c. ed all'inapplicabilità all'affittuario della prelazione in caso di cessione del
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), un ruolo decisivo è stato svolto dallo Statuto del 1599 e dall'interpretazione che ne è stata data, secondo la quale, così come l'aveva delegato al
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previsione dettata, in materia di locazione, all'art. 1599 c.c., e richiamata per l'assegnazione all'art. 6, sesto comma, l. n. 898/1970.
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ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c. ha eliminato il richiamo all'art. 1599 c.c. contenuto nella previgente normativa. Sembra pertanto che il
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