dell'affidamento; nella configurazione del danno risarcibile, che, alla luce delle espressioni "risarcimento del danno" di cui all'art. 1218 c.c. e soprattutto di
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disposta dagli artt. 1218 e 1453 comma 1 c.c., sicché il rimedio risarcitorio non potrà che assumere funzione ancillare rispetto alla domanda di
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cui alla recente Cass., S.U., 26.6.2007, n.14712, ha letto in sinopia il citato art. 5 e l'art. 1218 c.c. C) Prova dell'adempimento datoriale
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dell'art. 1218 c.c. ed obbliga la parte inadempiente al risarcimento del danno: sarà risarcibile oltre l'interesse negativo, anche quello c.d. positivo
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giudizio per la risoluzione ed il risarcimento dei danni (artt. 1218, 1256 e 1455 c.c.). Per la Corte, invero, la norma in esame non deroga affatto alla
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ragione del contatto sociale, decisamente prossima a quella richiesta dall'art, 1218 c.c., non essendo sufficiente la dimostrazione di aver diligentemente e
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“violazione e falsa applicazione degli artt. 1381, 1382, 1384 e 1218 cod. civ., nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. in relazione allo art. 360 n. 3
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