La Corte di rinvio riteneva che gli elementi probatori consentivano di individuare nella situazione accertata gli elementi costitutivi del contesto delitto ex art. 75 l. 685-75, aggiungendo che l’associazione si era costituita ancor prima del 1985 sotto la guida di C. G. e che aveva operato anche dopo la morte di quest’ultimo fino al maggio 1989, quando, forse per effetto dei colpi messi a segno dagli inquirenti, era stata sospesa l’attività di spaccio, conservando però integre, le potenzialità operative, che erano state dirottate verso attività collaterali, quali il riciclaggio e l’investimento dei capitali provenienti dal traffico di droga, come è dimostrato dalle frequentazioni di M. e di Z. presso il cantiere di C. A. a L., dalle consulenze per la raffineria di R. V. I. e dai rapporti con N. G..