Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

UNIGE

Risultati per: a

Numero di risultati: 303 in 7 pagine

  • Pagina 1 di 7
 A  questa interpretazione è stata mossa da più parti la
stata mossa da più parti la critica che essa ricondurrebbe  a  forme arcaiche di gestione della spesa pubblica e che,
arcaiche di gestione della spesa pubblica e che, assegnando  a  ciascun ufficio pubblico una fonte di finanziamento,
ufficio pubblico una fonte di finanziamento, colpirebbe  a  morte il fondamentale principio dell’unità del bilancio,
principio dell’unità del bilancio, sostituendosi  a  un unico documento in cui spese ed entrate si fronteggiano
nel tempo, una fitta serie di minuti bilanci nei quali  a  ciascuna spesa sarebbe perpetuamente legata un’entrata,
spesa sarebbe perpetuamente legata un’entrata, ponendosi  a  fronte puntualmente l’una con l’altra.
conto delle circostanze attenuanti generiche riconosciute  a  N. G., a M. G., a T. V. e a S. A. provvedeva alla
circostanze attenuanti generiche riconosciute a N. G.,  a  M. G., a T. V. e a S. A. provvedeva alla rideterminazione
attenuanti generiche riconosciute a N. G., a M. G.,  a  T. V. e a S. A. provvedeva alla rideterminazione delle
generiche riconosciute a N. G., a M. G., a T. V. e  a  S. A. provvedeva alla rideterminazione delle pene,
sono state concesse le circostanze attenuanti generiche  a  T. V., a M. G. e a N. G., sicché, poiché la pena edittale
state concesse le circostanze attenuanti generiche a T. V.,  a  M. G. e a N. G., sicché, poiché la pena edittale massima
le circostanze attenuanti generiche a T. V., a M. G. e  a  N. G., sicché, poiché la pena edittale massima per il reato
massima per il reato di corruzione risulta inferiore  a  cinque anno, l pronuncia di condanna deve essere annullata
“fino al dicembre 1989” è estinto per prescrizione  a  seguito del decorso del periodo di sette anno e mezzo.
anzidetta, quindi, con un’istanza subordinata rispetto  a  quella come sopra coltivata in via principale, ha chiesto,
quella come sopra coltivata in via principale, ha chiesto,  a  mente dell’art. 1384 cod. civ., la riduzione della
asserita, penale e la condanna della controparte  a  versarle il residuo del prezzo, detratta la penale.
 A  questa disciplina a regime dell’indebito previdenziale,
– A questa disciplina  a  regime dell’indebito previdenziale, così evolutasi nel
Camillocci, loro dante causa, la quale, costituitasi  a  sua volta, resisteva, deducendo che gli attori avevano
l’autorità di pubblica sicurezza come per l’organo chiamato  a  controllarne l’attività a seguito di ricorso continua a
come per l’organo chiamato a controllarne l’attività  a  seguito di ricorso continua a sussistere una eccessiva
a controllarne l’attività a seguito di ricorso continua  a  sussistere una eccessiva estensione di poteri
nullità – per omessa notificazione dell’avviso di udienza  a  uno dei due difensori dell’imputato A. B. avv. Rosario
– del decreto che disponeva il giudizio immediato, emesso  a  norma dell’art. 456 c.p.p. dal g.i.p. presso il medesimo
del coimputato F. F., e ordinava la restituzione degli atti  a  questo giudice per la rinnovazione dell’atto introduttivo
è voluto sottolineare che la disciplina dei conflitti mira  a  regolare la sfera della giurisdizione e della competenza, e
competenza, e non anche i dissensi tra gli uffici in ordine  a  situazioni diverse; in questi casi l’interesse a una
in ordine a situazioni diverse; in questi casi l’interesse  a  una sollecita definizione del processo è parso preminente
del processo è parso preminente sull’interesse del giudice  a  non essere vincolato dalla statuizione di un altro giudice,
LORETO res. in Montereale, elett. dom.  a  Roma via Oderisi da Gubbio, 91 presso l’avv. Dario
rapp. e difeso dall’avv. Antonello Lopardi per delega  a  margine del controricorso.
procedimento  a  carico di:
decreto di citazione all’imputato e dell’avviso d’udienza  a  uno dei difensori di fiducia dell’imputato medesimo,
avviso all’altro difensore, non è assolutamente inidonea  a  instaurare un regolare i apporto processuale – affatto
dell’art. 143 disp. att. c.p.p. (v., argomentando  a  contrario, Cass., Sez. VI, 11.6.1996, T., rv. 206139; Sez.
ANTONIO e Stecconi GABRIELE res. in Montereale; elett. dom.  a  Roma Corso Vittorio Emanuele, 142 presso lo studio
dell’avv.to Basilio Forti che li rapp. e difende per delega  a  margine del ricorso.
i compiti che,  a  norma dell’art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946,
miglioramento delle strade statali e nuove autostrade.  A  tali compiti l’Azienda provvede con i fondi posti a sua
A tali compiti l’Azienda provvede con i fondi posti  a  sua disposizione e l’intervento del legislatore nel 1959,
fine se non quello di “programmare” una spesa destinata  a  un compito normale dell’Azienda e che perciò non può essere
nuova essendo una spesa che soddisfi un fine nuovo rispetto  a  esigenze preesistenti, e nemmeno “maggiore”, perché una
la legge impugnata, senza incidere sul bilancio in corso,  a  realizzare, mediante una spesa ripartita in un numero
T., nato  a  (OMISSIS) il (OMISSIS);
in quanto risulta inequivocabilmente che il giudice  a  quo era chiamato a decidere sulla pretesa dell’attore a una
inequivocabilmente che il giudice a quo era chiamato  a  decidere sulla pretesa dell’attore a una giusta
a quo era chiamato a decidere sulla pretesa dell’attore  a  una giusta retribuzione della quale fanno parte i diritti e
poi diritto ad una indennità integrativa  a  carico dell’erario (art. 148, T. U. n. 1229/59) nel caso in
e del dieci per cento per la tassa erariale, non vengano  a  percepire uno stipendio iniziale pari a quello previsto per
non vengano a percepire uno stipendio iniziale pari  a  quello previsto per il personale appartenente alla sesta
lottizzazioni del Comune di Milano, è stato condannato  a  due anno di reclusione, pena sospesa, a seguito di
è stato condannato a due anno di reclusione, pena sospesa,  a  seguito di patteggiamento ex art. 599, comma 1 e 4 e 602,
la competenza del tribunale di Napoli  a  provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio e,
di Napoli a provvedere alla rinnovazione della citazione  a  giudizio e, per l’effetto, annulla senza rinvio l’ordinanza
agli artt. 3 e 38 Cost. la scelta legislativa che imponga  a  chi – non versando in stato di bisogno – abbia percepito
una somma indebita di restituirla, in quanto non necessaria  a  far fronte al soddisfacimento di bisogni primari.
nel rendere più rigorosa per il percettore la disciplina  a  regime dell’indebito previdenziale, volendo uniformare la
come quello del 2001, non è intervenuto sulla disciplina  a  regime (che resta quella del citato art. 13 della legge n.
art. 13 della legge n. 412 del 1991), ma si è limitato  a  introdurre una normativa speciale e derogatoria rivolta
 a  torto si farebbe richiamo alle decisioni di questa Corte
Viceversa, l’Avvocatura ritiene che possa trarsi argomento  a  sostegno della sua tesi dalla sentenza della Corte del 19
rilievo come la legge allora censurata colpisse pensionati  a  reddito non elevato; invece il criterio reddituale posto
reddituale posto dalla normativa oggi in esame vale proprio  a  sottrarre i pensionati con reddito più basso alle pretese
agli ufficiali giudiziari che, quindi, hanno detta quota  a  loro carico. Essi ripartiscono tra loro in quota eguale i
e dell’importo del trattamento economico da corrispondere  a  quelli in soprannumero.
confermata la condanna inflitta dal giudice di primo grado  a  due anno e quattro mesi di reclusione per il delitto di
previsto o autorizzato la spesa per l’assistenza sanitaria  a  talune categorie di pensionati, non era tenuta, per
categorie di pensionati, non era tenuta, per conseguenza,  a  indicare i mezzi per far fronte a una spesa, ne nuova, né
tenuta, per conseguenza, a indicare i mezzi per far fronte  a  una spesa, ne nuova, né maggiore, ma inesistente.
n. 75/67/2010 dep. il 10 maggio 2010, che in relazione  a  due avvisi di accertamento per IVA, Irap e Irpeg relativi
IVA, Irap e Irpeg relativi agli anni 2000 e 2001 – emessi  a  seguito di verifica della Guardia di finanza, col quale
della Guardia di finanza, col quale venivano recuperati  a  tassazione una serie di costi (alcuni dei quali ritenuti
che, in base alle vigenti disposizioni, le notificazioni  a  mezzo posta, regolate di recente da nuove disposizioni di
mezzo ordinario e generale di notificazione, mentre quelle  a  mezzo ufficiale giudiziario o aiutante o messo di
“FINADINVAL” S.R.L., nella professata veste di avente causa  a  titolo particolare per atto fra vivi della “CO.GE.UR.”
“CO.GE.UR.” s.p.a. nella titolarità del credito da questa,  a  suo tempo, azionato, ha prodotto ricorso, con quattro
Stecconi aveva nel solo Pantaleo la persona legittimata  a  contraddire quale possessore del bene in questione, a nulla
a contraddire quale possessore del bene in questione,  a  nulla rilevando in contrario che egli, difesosi in base al
si fosse anche dichiarato disposto in ogni momento  a  rilasciare il bene medesimo agli eredi Ferrini, che
tanto più meritevole di tutela ove si tratti di pensionati  a  reddito non elevato che destinano le prestazioni
la ripetizione se l’erogazione non dovuta, destinata  a  soddisfare essenziali esigenze di vita del pensionato, non
essenziali esigenze di vita del pensionato, non sia  a  lui addebitabile.
la somma di L. 1.000.000.000 dovuta alla società istante  a  titolo di prezzo, condannò l’ente convenuto a pagare alla
istante a titolo di prezzo, condannò l’ente convenuto  a  pagare alla controparte la somma di L. 450.000.000, con
saldo, nonché ulteriori L. 50.000.000, con interessi legali  a  decorrere dalla data della decisione, a titolo di ristoro
interessi legali a decorrere dalla data della decisione,  a  titolo di ristoro del danno correlato alla svalutazione
360, n. 5, cod. proc. civ.)”, in definitiva, prospettando,  a  chiarimento di deduzioni già anticipate nel mezzo
vigente ordinamento giuscivilistico clausole contrattuali,  a  suo dire, viceversa, da aver per contrarie a principi
contrattuali, a suo dire, viceversa, da aver per contrarie  a  principi inderogabili di ordine pubblico, dirette a
a principi inderogabili di ordine pubblico, dirette  a  predeterminare convenzionalmente, in relazione alle
non costituisce un nuovo titolo di spesa; essa si riferisce  a  un titolo di spesa già esistente nell’ordinamento giuridico
di esercizi una parte della disponibilità di bilancio  a  uno specifico titolo di spesa, non si fa se non procedere a
a uno specifico titolo di spesa, non si fa se non procedere  a  una programmazione settoriale della spesa pubblica, non
considerata negli esercizi futuri, dovendosi provvedere  a  ciò per ogni singolo esercizio finanziario attraverso la
dalla contribuente (scopi pubblicitari), in relazione  a  specifiche indicazioni sulla collocazione del salottino
dedotto vizio di motivazione, essendosi la C.T.R. limitata  a  statuire, con motivazione pertanto insufficiente, che “è
che l’esistenza di questi locali ha la finalità di mettere  a  disposizione degli spettatori di target più elevato un
in sostanza alla Corte un intervento caducatorio analogo  a  quello compiuto con la sentenza n. 39 del 1993, che ha
rapporti sorti prima della sua entrata in vigore o pendenti  a  tale data.
personale, imponibile ai fini indicati, pari o inferiore  a  € 8.263,31 (corrispondenti, secondo il noto tasso di
8.263,31 (corrispondenti, secondo il noto tasso di cambio,  a  16 milioni di lire).
sposato in seconde nozze una sorella di esso Pantaleo,  a  nome Malvina, poi anch’essa deceduta, talché il terreno in
base al principio possideo quia possideo, pur dichiarandosi  a  tutti gli effetti pronto in ogni momento a rilasciare il
dichiarandosi a tutti gli effetti pronto in ogni momento  a  rilasciare il terreno ai sui legittimi proprietari per
alla legislazione di spesa, ove ciò sia necessario  a  salvaguardare l’equilibrio del bilancio statale ed a
a salvaguardare l’equilibrio del bilancio statale ed  a  perseguire gli obiettivi della programmazione finanziaria.
ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza,  a  mente dell’art. 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti.
Il P. G. ricorrente indicava, quindi, i vizi logici in cui  a  suo dire era incorso il giudice di rinvio nell’interpretare
vari episodi esaminati (provvista dell’alloggio di Liscate  a  G. C. e acquisito del terreno del Ronchetto; appalti di C.
g.i.p. rifiutava  a  sua volta di emettere nuovo decreto per il giudizio, e,
143 n. att. c.p.p., disponeva la trasmissione degli atti  a  questa Corte per la risoluzione dello stesso.