sul ricorso 163-2011 proposto da:
18. In conclusione il ricorso va accolto con riferimento al secondo e quarto motivo del ricorso, rigettati i restanti, e la sentenza impugnata va
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Accoglie il secondo e quarto motivo del ricorso, rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche
1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per mancanza degli elementi ivi prescritti in relazione al
16. Col nono motivo del ricorso si deduce violazione di legge (art. 2697 c.c., art. 132 c.p.c.) e vizio di motivazione per equivocità della decisione
13. Col settimo motivo del ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, violazione dell’art. 75 TUIR (ora 109 comma 5 TUIR); errata
5. Col terzo motivo del ricorso si deduce violazione di legge, ed errata interpretazione del requisito dell’inerenza (di cui all’art. 109 TUIR
9. Col quinto motivo del ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 108, comma 2 TUIR), motivazione incoerente e scorretta
autosufficienza del ricorso, gli atti nei quali le argomentazioni in essi riportate sarebbero state dedotte. Manca peraltro la prova della deducibilità
a tre fatture Galena s.r.l., prodotte in sede di ricorso in primo grado, che non costituiscono prova documentale del costo, stante l’incertezza sulla
3. Il ricorso è inammissibile.
sul ricorso proposto da:
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’arrestato deducendo la violazione di legge in relazione alla l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore