La C.T.R. ha correttamente applicato il principio dell’inerenza nei gruppi societari, in base al quale vanno ripartiti pro quota i costi in relazione
di finanza, col quale venivano recuperati a tassazione una serie di costi (alcuni dei quali ritenuti non inerenti, altri non documentati, altri non di
pubblicitari), in relazione a specifiche indicazioni sulla collocazione del salottino (dal quale non era visibile lo stadio), con ciò incorrendo nel dedotto
ultimate, e che ai sensi dell’art. 75 TUIR l’esercizio di competenza delle spese di cui non sia certo l’ammontare è quello nel quale nasce e si forma il
richiamo formale ma non decisivo all’art. 6, comma 7, se e quale pregiudizio il B. abbia subito, non essendo stato contestato in concreto nulla ed
quale, ferma restando la necessità del controllo immediato giurisdizionale, gli effetti della ordinanza di convalida sono condizionalmente