impugnata, che non può pertanto equipararsi alle altre passività iscritte nei precedenti esercizi, non fittizie ma esistenti al momento della loro
attiva (art. 88 TUIR), avendo accertato che la passività era fittizia, per cui rileva solo al momento della sua eliminazione da parte della contribuente
Non era dunque necessario che al momento della celebrazione dell’udienza di convalida vi fosse il mandato di arresto europeo.
3.2. Nel caso di specie, peraltro, per stessa ammissione del ricorrente, al momento in cui fu celebrata la udienza, in atti c’erano il mandato di