attiva (art. 88 TUIR), avendo accertato che la passività era fittizia, per cui rileva solo al momento della sua eliminazione da parte della contribuente
pubblicitari), in relazione a specifiche indicazioni sulla collocazione del salottino (dal quale non era visibile lo stadio), con ciò incorrendo nel dedotto
rese dagli agenti nel 1999 il cui ammontare era già certo prima dell’approvazione del bilancio 2000 – in quanto non documentati e non inerenti.
Non era dunque necessario che al momento della celebrazione dell’udienza di convalida vi fosse il mandato di arresto europeo.