contrattuali c.d. flessibili dirette a superare le pregresse rigidità anche attraverso l'abolizione di norme inderogabili ed imperative limitative
, mira a porre in evidenza alcuni rilievi critici, legati principalmente al criterio distintivo tra clausole limitative di responsabilità e
Unico) limitative incompatibili con la diversa ratio delle disposizioni.
natura fraudolenta; 2) la facoltà di nominare guardiani, unitamente alla presenza di clausole limitative dei poteri del trustee, è valutata come
mediazione, la possibilità di rivolgersi esclusivamente ad un organismo di mediazione il cui regolamento non contenga clausole limitative della facoltà del