La donazione (dispositiva) di bene altrui è nulla: così le Sezioni Unite
, rispettivamente, la validità della donazione" a non domino", obbligatoria e dispositiva, nonché la sussistenza, in capo al singolo coerede, della
Le Sezioni Unite confermano la nullità della donazione di cose altrui, ma solo con riferimento alla donazione dispositiva (in quanto mancherebbe
La scelta dispositiva del testatore, il quale si risolva di alienare quanto precedentemente legato, è contegno espressamente valutato dal Legislatore
di legittimità, affermando che la donazione dispositiva di bene altrui o anche solo parzialmente altrui è nulla non per applicazione in via analogica