della capogruppo e del successore economico per la pratica commerciale scorretta posta in essere, rispettivamente, dalla controllata e dal predecessore
. e la possibilità che la direzione e coordinamento non scaturisca dalla società capogruppo ma a valle nella catena di controllo, potendo inoltre il
direzione e coordinamento della capogruppo.
L'art. 2497 e la responsabilità della capogruppo nei confronti dei soci e creditori sociali della società eterodiretta: un rimedio risarcitorio
creditori della società eterodiretta nei confronti della società o ente capogruppo. La Corte, pur non prendendo posizione sul carattere contrattuale o