genericamente alle determinazioni del gruppo. Si tratta di considerazioni che si reggono sull'interpretazione dell'art. 2 Cost. che amplia l'ambito della
delle predette opere. Si amplia dunque ulteriormente il ventaglio delle possibilità a disposizione degli enti creditizi, per supportare le imprese
dell'Italia, che amplia e modifica gli atti anteriori, sottolineandone gli aspetti più rilevanti e tratteggiando, sinteticamente, un confronto con la
ciascun tipo contrattuale - caratterizzato da una univoca "causa oggettiva" -, ma amplia la tutela dei contraenti ricorrendo a figure sintomatiche
par 27.1 del Commentario, amplia infatti l'analisi anche ai "fixed place of business" di più imprese appartenenti al medesimo gruppo.