di legittimità non vi è motivo di ritenere che la disciplina del nuovo comma 1 bis dell'art. 469 c.p.p. si differenzi da quella di cui al primo comma
introdotto all'art. 469 c.p.p. un nuovo caso di proscioglimento, al fine di consentire la definizione anticipata del giudizio, qualora l'imputato risulti