I nuovi artt. 2621 e 2622 c.c., introdotti dalla l. 27 maggio 2015, n. 69, definiscono l'oggetto del falso attraverso l'espressione "fatti materiali
riconsiderazione dei rapporti del reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c. con quelli tributari di cui al D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 mod. da D
del delitto di cui all'art. 2621 c.c. L'A. esprime una valutazione critica nei confronti di tale approdo esegetico, ritenendolo non conforme né al dato
Le modifiche apportate nel 2015 alle figure di falso in bilancio (art. 2621-2622 c.c.) sollevano numerosi problemi interpretativi, subito colti dalla
potenziamento della tutela penale dell'informazione societaria rispetto alle previgenti disposizioni normative di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. Il
confermi la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2621 c.c.