la conseguenza che, ave si tratti di contratto di "leasing" c.d. traslativo, la sua risoluzione ante-fallimento è disciplinata dall'art. 1526 cod. civ.
governato dalla regola dell'art. 1526 cod. civ.
Risoluzione del contratto di "leasing" dell'utilizzatore e applicabilità dell'art. 1526 c.c.
La sentenza in commento analizza l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. alla risoluzione di un contratto di "leasing" in luogo della disciplina pattizia