effetti contrattuali di cui all'art. 1372 cod. civ., non implica che il contratto cessi automaticamente i propri effetti al momento del trasferimento, ma
innovativa della deroga agli artt. 1372 e 1411 cod. civ. contenuta nella nuova norma. Quindi, sottolineando i profili di tutela del creditore non
dell'accordo "in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile".
categoria, l'A. pone in luce l'improprietà del riferimento, ivi rinvenibile, a una pretesa deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c.
desumibile dall'art. 1372 c.c., osserva che l'opponibilità sussista anche nel caso in cui il rapporto negoziale si sciolga per legge o per scelta del