sottoposte a un'attenta rilettura giacché non può reputarsi sufficiente il rilievo che simili artefatti intelligenti "agiscono" o meglio
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sembrerebbe nullo, poiché si configura come rinunzia fatta solo per parte (art. 520 c.c.). Nel terzo, invece, l'atto deve reputarsi inefficace, alla
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per le quali le operazioni di conferimento di azienda e di successiva vendita delle partecipazioni non possono reputarsi omogenee rispetto
diritto