dell'ottimismo manifestato dal linguaggio legislativo. In particolare viene sottolineata la probabile inutilità pratica del trasferimento in arbitrato, e si
umani, in cui interagiscono dinamicamente tra loro le varie facoltà, in specie la memoria, l'intelligenza e la volontà. Sottolineata la riscoperta
/2000 e art. 1, comma 1, D.M. n. 278/2000 possa ritenersi la natura di diritto potestativo. Viene comunque sottolineata la problematicità di una tale
rischiano di staccarlo dalla concretezza dell'esperienza. Infine, sottolineata la ricchezza delle indicazioni operative fomite dalla Corte
basata sulla previa manifestazione di un parere da parte del giudice. Da un lato è stata sottolineata la distinzione terminologica tra "parere" e
processo penale, dalla fase della cognizione fino alla fase dell'esecuzione dell'ultimo residuo di pena. Sottolineata la insufficienza delle misure
sottolineata anche da alcune recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione. Queste pronunce hanno evidenziato nuove problematicità in materia di
, tra i quali la focalizzazione sul risanamento, la rilevanza del mero rischio d'insolvenza, la flessibilità della procedura (sottolineata tanto dal