, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della
, non fatte oggetto di puntuale sospensione. Fra le stesse quella che permette il recupero dell'ora di colloquio familiare persa nella mensilità
all'accettazione della somma offerta, da parte del lavoratore e la legge fissa l'entità dell'importo tra le due e le diciotto mensilità di retribuzione.
. Collegato lavoro) quantificabile dal Giudice tra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale ed applicabile in caso di conversione a tempo