Corte di cassazione ha riconosciuto valore vincolante "erga omnes" al codice di autoregolamentazione relativo alle astensioni dalle udienze da parte
trasferimento operato in violazione della clausola. Reputa che la clausola inserita nell'atto costitutivo ha efficacia "erga omnes" e che l'atto di
parola, in sede di reclamo accoglie l'orientamento oggi prevalente in dottrina e giurisprudenza che accorda l'opponibilità "erga omnes" della stessa