si propone inoltre di inquadrare lo "ius existentiae" nella cornice costituzionale rappresentata non soltanto dall'art. 38, comma 1 Cost., ma anche
cornice di "credit crunch". Tramonto di un'effettività della tutela creditoria?
Dopo aver ricostruito la nuova cornice normativa entro cui, nel rispetto dei Descrittori di Dublino, è oggi inquadrata e rappresentata l'attività
destinazione e non avrebbe, per contro, connotati tali da poter assurgere, nemmeno parzialmente, a norma di natura sostanziale. In questa cornice il
restando sullo sfondo la cornice dei rimedi generali e speciali a disposizione dei soggetti eventualmente lesi.