utilità (prevista dall'art. 319 quater c.p., di nuova introduzione), soprattutto con riferimento al rapporto tra la condotta di costrizione e quella di
nella forma tentata. Il criterio selettivo dell'indebito vantaggio in capo al "tradens", estrapolato dalla lettura coordinata degli artt. 317 e 319-quater
L'art. 319-quater c.p. e i "nuovi" reati di "induzione indebita" e "corruzione indotta"
pubblica amministrazione", la quale ha "inserito" nel codice penale del 1930 l'articolo 319-quater, che punisce la "Induzione indebita a dare o promettere