curatore può essere utilizzato solo in via residuale, come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e previa
via equitativa ex art. 1226 c.c. mediante il ricorso alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile, ed in particolare alla voce
, non essendo richiamabile a tal fine l'art. 1226 c.c., pacificamente riferibile solo al profilo della quantificazione del danno.