La rescissione del giudicato è un istituto di nuovo conio, introdotto dall'art. 11 l. 28 aprile 2014, n. 67, in funzione oggettivamente complementare
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riservata. Trattasi, per vero, di principio di non nuovissimo conio, che trova la sua ragion d'essere nella convinzione che la tracciabilità della
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vada ad impattare sulla fatti specie, di stretto conio giurisprudenziale, della c.d. rappresentanza apparente, rinnovando così la "vexata quaestio" di
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a quelli di conio recente; ne definisce l'impatto sul nostro sistema di garanzie della libertà personale.
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