dell'udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale, così come prevista dall'art. 50
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della nuova istituzione, oggi modificata secondo un modello collegiale. L'articolo, tra l'altro, si sofferma anche sui delicati profili relativi alla
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lavori, rivesta sempre e comunque in ciascun organo collegiale una posizione di primazia formale o di "primus inter pares" con compiti di impulso e
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dell'istanza di fissazione dell'udienza collegiale avverso il decreto presidenziale dichiarativo dell'estinzione ex art. 391, 1 comma, c.p.c., colgono
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La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del Collegio o del relatore), è
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