", ma va comunque allegato e provato, anche a mezzo presunzioni.
provvedimento un danno risarcibile, subordinatamente al fatto che quest'ultimo sia provato "nell'an" e nel "quantum" e che il ritardo sia imputabile per lo
acquisti esteri" della sua controllante italiana, non essendo stato provato l'indispensabile potere di concludere contratti per conto di quest'ultima o
natura personale, che deve essere provato nei suoi caratteri naturalistici ed eziologici.
dell'onere della prova, ritenendo che l'Amministrazione fiscale non abbia provato (non tanto il coinvolgimento attivo del soggetto, quanto) la