camerale partecipata nel grado di merito trova oggi un ostacolo nella sentenza 10 aprile 2012 della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso Lorenzetti
camerale partecipata nel grado di merito trova oggi un ostacolo nella sentenza 10 aprile 2012 della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso Lorenzetti
società partecipata, specialmente con riguardo alla conseguente incidenza sulla reciproca autonomia patrimoniale. Una tale prospettiva, muovendo dalla
partecipata e rafforzata. Ai molti e importanti pregi di tale soluzione corrisponde il difetto di attribuire maggiori poteri ai dirigenti, ma si tratta di
Dovrebbe ritenersi ormai acquisita l'utilità di una fiscalità partecipata, nel segno della quale sono rinvenibili non pochi interventi legislativi
domande sollevate dal "di chi sono" e dal "come funzionano" i beni comuni, ovvero dalla loro titolarità diffusa e gestione partecipata. Si approda così
società partecipata; la disposizione è quindi vantaggiosa per quei soggetti che detengono partecipazioni con elevati plusvalori latenti e che hanno
partecipata e l'ente che resta privato con un proprio patrimonio separato da quello dei soci, l'assenza di una norma speciale attributiva della giurisdizione