Il danno non patrimoniale non è mai "in re ipsa", ma occorre sempre la prova (anche presuntiva) del pregiudizio subito
conclusione coerente con il "decisum" delle sezioni unite del 2008 in tema di danno esistenziale: il danno non patrimoniale non è mai "in re ipsa
quantificazione del danno sono esplicabili solo in via residuale e solo ove la prova sia certa "in re ipsa" mentre invece vi sia l'oggettiva e insuperabile