L'art. 7, comma 1, codice processo amministrativo, stabilisce "che non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio
giuridico nel contesto del nuovo giudizio amministrativo, soffermandosi sugli atti impugnabili e sulle azioni esperibili; in una terza, infine, cerca di
impugnabili. Inoltre, la tesi dell'impugnazione "facoltativa" contrasta con l'odierno assetto del giudizio tributario.
significativo ampliamento del catalogo degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario; al punto che sembra contraddittorio affermarne la tassatività