l'accesso al "nuovo" rito speciale, in ragione dell'esaurimento del sindacato di merito, pur potendo vantare una posizione affine - ma non certo identica
di legittimità disattendono in tal modo le opposte conclusioni cui era giunto, in altra identica situazione, il Garante per la protezione dei dati
costituzionale o al giudice comune? E vale la reciproca, nel senso che un'identica forza abrogativa può o deve riconoscersi anche alla legge regionale