trattamenti inumani e degradanti a cui è assoggettata la popolazione carceraria, in violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
seri livelli di sovrappopolazione carceraria. La Corte costituzionale, però, ha per il momento preferito non introdurre la possibilità di ricorrere
compatibilità con la custodia carceraria, tacendo sulla presenza all'interno della medesima relazione di ulteriori rilievi peritali di segno contrastante e
passi e in maniera poco convincente, di adeguarsi ai parametri minimi di "civiltà carceraria". Ma, al di là di qualche misura "svuotacarceri", che