dalla esclusione dell'applicazione della disciplina armonizzata ad alcuni territori pur facenti parte dell'Unione europea. In quest'ottica l'uso dello
"58,5%" del "prezzo" di "vendita" al pubblico, destinata a "tassare" le "sigarette elettroniche". Il prelievo è configurabile come "accisa non armonizzata
, la giurisprudenza europea, in considerazione della disciplina armonizzata dell'Iva.