La Corte di cassazione, una volta riconosciuta la responsabilità dei sanitari che non hanno (dato prova di aver) esattamente adempiuto all'obbligo di
dell'inammissibilità del controricorso notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione nel caso in cui nel ricorso la parte abbia adempiuto
decaduta anche la disposizione principale tutte le volte che un onere determinante non venga o non possa essere adempiuto. In ogni caso, nella fattispecie
naturali, le quali soggiacciono al precetto di cui all'art. 2034 c.c., secondo il quale colui che abbia adempiuto ad un dovere morale e sociale non