vigore, ovvero concerne condotte delittuose avvenute prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame, il risultato finale sarebbe la violazione
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, ovvero concerne condotte delittuose avvenute prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame, il risultato finale sarebbe la violazione del
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finanziarie (art. 648-ter c.p.) dei proventi delle attività delittuose è stata deludente, scarsamente incisiva. Sempre più ascoltate sono oggi le voci
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concorso tra le suddette figure delittuose, limitandolo tuttavia ai casi di tenuta della contabilità incompleta, irregolare o in modo tale da non
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bancarotta prosegue soffermandosi sulle ipotesi delittuose della bancarotta fraudolenta documentale e della bancarotta preferenziale.
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